DECRETO-COSTITUZIONE_GLO_a.s.2022-2023

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Personale scolastico

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ISTITUTO D ISTRUZIONE SUPERIORE VIA I. DE BEGNAC – C.F. 91038400585 C.M. RMIS05900G – AH0PU7P – Protocollo Prot. 0008677/U del 08/11/2022 10:00(cid:13)Dirigente scolastico DSA TUTTI I DOCENTI e p.c. al DSGA Al SITO WEB AGLI ATTI ==============OGGETTO: DECRETO COSTITUZIONE GLO – A.S. 2022-23IL DIRIGENTE SCOLASTICOVISTA la legge 107/2015; VISTO il D.Lgs n. 66 del 2017 art. 9 comma 8; VISTO il D.Lgs n.96 del 7 agosto 2019;VISTA la legge 5 febbraio 1992 n. 104 xe2x80x9cLegge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone in situazione di Handicapxe2x80x9d (art. 15 comma 2) e le relative modifiche introdotte dalla Legge 8 marzo 2000, n. 53, dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e dalla Legge 4 novembre 2010, n. 183 (art. 24); VISTO il D.P.R. 24 febbraio 1994, (art. 6) xe2x80x9cAtto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicapxe2x80x9d; VISTO il D.L.sg 16 aprile 1994, n. 297 (art. 317, comma 2); VISTA la legge n. 170, 8 ottobre 2010 – Gazzetta Ufficiale N. 244 del 18 Ottobre 2010, Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico. ”
VISTOil Decreto Legislativo 7 agosto 2019, n. 96, avente ad oggetto xe2x80x9cDisposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante xe2x80x9cNorme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107xe2x80x9d; VISTOil Decreto del Ministro dell’Istruzione, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze 29 dicembre 2020, n. 182, recante xe2x80x9cAdozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato edelle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione dellemisure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell’articolo 7,comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66xe2x80x9d;1 VISTO l’allegato B del succitato Decreto del Ministro dell’Istruzione, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze 29 dicembre 2020, n. 182, avente ad oggetto xe2x80x9cLinee Guida concernenti la definizione delle modalità, anche tenuto conto dell’accertamento di cui all’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l’assegnazione delle misure di sostegno di cui all’articolo 7 del D.Lgs 66/2017 e il modello di PEI, da adottare da parte delle istituzioni scolastichexe2x80x9d; CONSIDERATO che l’art. 3, comma 6 del succitato Decreto n. 182/2020 prevede che xe2x80x9cIl Dirigente scolastico può autorizzare, ove richiesto, la partecipazionedi non più di un esperto indicato dalla famiglia. La suddettapartecipazione ha valore consultivo e non decisionalexe2x80x9d. VISTOil Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 come recepito dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante xc2xabDisposizioni perl’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni delregolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)xc2xbb; ”
CONSIDERATO il Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 62 (Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107); VALUTATA la Nota del 4 agosto 2009 n. 4274 (Linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità); VISTA la Legge 3 marzo 2009 n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità); VALUTATA l’Intesa tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali del 20 marzo 2008 (Intesa in merito alle modalità e aicriteri per l’accoglienza scolastica e la presa in carico dell’alunno con disabilità); Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2006 n. 185 (Regolamento recante modalità e criteri per l’individuazione dell’alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell’articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289); VISTA la Legge 8 novembre 2000 n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali); VALUTATO il Decreto Legislativo n. 66 del 13 aprile 2017; CONSIDERATI gli articoli 5, commi 3 e 4, e 7, comma 2, del Decreto Legislativo n. 66 del 13 aprile 2017 che hanno abrogato la legislazione precedente, modificando il comma 5 dell’articolo 12 della legge 104/92; VISTO l’articolo 9, comma 1, del Decreto Legislativo n. 66 del 13 aprile 2017 che va a modificare alcuni articoli dellaLegge 104/92 (soprattutto l’art. 15, commi 10 e 11);La costituzione del GLODECRETA Art. 1Costituzione del Gruppo di Lavoro Operativo (GLO)2ll GLO è il Gruppo di Lavoro Operativo introdotto, a livello di singola istituzione scolastica per la progettazione per l’inclusione dei singoli alunni con accertata condizione di disabilità ai fini dell’inclusione scolastica (D.Lgs 96/2019, art. 8, c. 10, Modifica all’art. 9 del D.Lgs 66/2017). Art.2Composizione del GLO Il gruppo di lavoro, a cui ora il Decreto 66/17 attribuisce la denominazione di GLO, è composto: dal Consiglio di Classe xe2x80x9ccon la partecipazione dei genitori, o di chi esercita la responsabilità genitorialexe2x80x9d (il virgolettato fa riferimento diretto al modificato articolo 15 della legge 104/92); con la partecipazione xe2x80x9cdelle figure professionali specifiche interne ed esterne all’istituzione scolastica che interagiscono con la classexe2x80x9d; xe2x80x9ccon il necessario supporto dell’unità di valutazione multidisciplinarexe2x80x9d dell’ASL; con la partecipazione attiva degli studenti con disabilità in base xe2x80x9cal principio dell’autodeterminazionexe2x80x9d.xefx82xb7xefx82xb7xefx82xb7 xefx82xb7Le funzioni di Presidente spettano al Dirigente scolastico, che esercita potere di delegare la funzione. In questo caso, per l’anno in corso, ai Referenti per l’Inclusione , prof.ssa Lanni Tiziana Angelina e Prof.ssa Viscomi Antonietta ( indirizzi AFM-CAT), prof.ssa Bedini Karin e prof. Morello Cono Angelo (indirizzo Alberghiero).La denominazione di Gruppo di Lavoro Operativo segnala l’autonomia di questo organo dalle istituzioni da cui trae le proprie componenti, rimarcandone la pariteticità nella partecipazione delle diverse componenti.Art. 3 Funzioni del GLO Il GLO svolge le seguenti funzioni: xefx82xb7 xefx82xb7 xefx82xb7definizione , elaborazione e firma del PEI; verifica del processo d’inclusione; proposta della quantificazione delle ore di sostegno e delle altre misure di sostegno (presenza e ore dell’Assistenza specialistica, Assistenza alla Comunicazione, ecc.), tenuto conto del Profilo di Funzionamento.Con l’approvazione del D.Lgs. 66/17 e D.Lgs.96/19, il PEI diviene parte integrante del Progetto Individuale (di cui all’articolo 14 della Legge 8 novembre 2000 n. 328).La normativa dice che viene xe2x80x9celaborato e approvatoxe2x80x9d dal GLO e tiene conto dell’accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica e del Profilo di Funzionamento, avendo particolare riguardo nell’indicazione dei facilitatori e delle barriere, secondo la prospettiva biopsico-sociale alla base della classificazione ICF dell’OMS. Il PEI esplicita le modalità di verifica e i criteri di valutazione in relazione alla programmazione individualizzata, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell’ambito della classe e in progetti specifici, nonché gli eventuali bisogni di assistenza igienica e di base, svolti dal personale ausiliario , e la proposta delle risorse professionali da destinare all’assistenza educativa, all’autonomia e alla comunicazione dello studente con e al sostegno alla classe. Per quest’ultimo aspetto è nel PEI che specificatamente si deve quantificare la proposta del numero di ore di sostegno e di assistenza. Il D.Lgs. 66/17 (art. 7, comma 2, lettere g e h) specifica che deve essere redatto xe2x80x9cin via provvisoria entro Giugno e in via definitiva, di norma, non oltre il mese di Ottobre ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della personaxe2x80x9d.Inoltre xe2x80x9cè soggetto a verifiche periodiche nel corso dell’anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazionixe2x80x9d. Nel passaggio tra i gradi d’istruzione , è assicurata l’interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione. Nel caso di trasferimento d’iscrizione è garantita l’interlocuzione tra le istituzioni scolastiche interessate ed è ridefinito sulla base delle eventuali diverse condizioni contestuali della scuola di destinazione.3I tempi previsti per l’elaborazione del PEI definiscono naturalmente anche i momenti di convocazione del GLO, la cui competenza spetta alla scuola. E’ compito del D.S. emanare la convocazione in forma di comunicazione e in tempi validi perché le varie componenti possano averne notizia e possano partecipare. Art. 4 Art 4-Funzionamento del GLO Per l’elaborazione, l’approvazione e la sottoscrizione del PEI, il GLO si riunisce entro il 30 di giugno per la redazione del PEI Provvisorio; entro il 31 di ottobre per l’approvazione e la sottoscrizione del PEI Definitivo. Per la verifica il processo d’inclusione, il GLO si riunisce almeno una volta, da novembre ad aprile, per annotare le revisioni ed effettuare le relative verifiche intermedie. Per la formulazione della proposta di quantificazione delle ore di sostegno e delle altre misure di sostegno, il GLO si riunisce entro il 30 di giugno. Il GLO è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza. Le riunioni del GLO si svolgono, salvo motivata necessità, in orario scolastico, in ore non coincidenti con l’orario di lezione. Le riunioni del GLO possono svolgersi anche a distanza, in modalità telematica sincrona. Il GLO è convocato dal Docente di sostegno in qualità di delegato del Dirigente scolastico, con un congruo preavviso al fine di favorire la più ampia partecipazione. Nel corso di ciascuna riunione è redatto apposito verbale, firmato da chi la presiede e da un segretario verbalizzante, di volta in volta individuato tra i presenti. Il presente incarico non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica (Art 21 del DM 182/2020). Il Presente decreto viene diffuso tramite il Sito internet di questo Istituto e inviato ai componenti dei gruppi di lavoro.Pubblicazione Atti IL DIRIGENTE SCOLASTICO Prof.ssa Vincenza La Rosa(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)4′

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