m_pi.AOODRLA.REGISTRO UFFICIALE(U).0072084.02-10-2024
Com’è noto le istituzioni scolastiche, nell’ambito della propria autonomia, sulla base
del calendario scolastico emanato dalla propria Regione e in relazione alle esigenze derivanti
dal Piano dell’offerta formativa, possono deliberare di anticipare o posticipare la data di inizio
delle lezioni o di individuare altri giorni di sospensione delle attività didattiche. In caso di
discostamento dal calendario regionale le istituzioni scolastiche dovranno comunque
garantire l’effettuazione del numero minimo di giorni di lezione, fissato dalla Regione Lazio,
per questo anno scolastico, a 206 giorni per gli Istituti scolastici che hanno l’orario articolato
su 6 giorni alla settimana e di 171 per gli Istituti scolastici che hanno l’orario articolato su 5
giorni alla settimana.
Ferme restando le competenze in materia della Regione demandate dall’art. 138
comma 1, lettera d) del D.lvo 31.03.1998 n.11, è comunque appena il caso di evidenziare che
lunghi periodi di chiusura a ridosso della fine dell’anno scolastico possono contribuire a
compromettere la possibilità di recupero da parte di alcuni studenti e alimentare contenziosi
potenzialmente dannosi per l’Amministrazione.
A tal proposito, si precisa che, nell’ambito della propria autonomia, ogni istituzione
scolastica, può sempre rivedere le decisioni assunte, convocando il Consiglio di istituto e
assumendo una nuova delibera, che andrà trasmessa al competente Ufficio Regionale.
Al fine di acquisire un quadro più analitico delle variazioni di calendario effettuate
dalle istituzioni scolastiche del Lazio e approvate dalla Regione, questo Ufficio intende
attivare un monitoraggio che rilevi in maniera analitica e snella l’intero quadro di variazioni
calendario adottate dalle scuole del Lazio.
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