Circolare 139

Circolare 139 Criteri per l’ammissione alla classe successiva ed all’esame di Stato

Criteri

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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “G. DI VITTORIO” – C.F. 91038400585 C.M. RMIS05900G – AH0PU7P – Protocollo Prot. 0010872/U del 11/12/2023 11:59(cid:13)I.4 – Archivio, accesso, privacy, trasparenza e relazioni con il pubblico CIRCOLARE N. 139 AI DOCENTIAGLI ALUNNIAl sito web della scuolaOggetto : criteri per l’ammissione successiva e all’esame di Stato 2023-24 Il collegio dei docenti nella seduta del 22-11-2023 ha deliberato i seguenti criteri per l’amissione alla classe successiva ed agli Esami di Stato 2023-24 CRITERI PER L’AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA L’art. 4, comma 5, DPR 122/09 prevede l’ammissione alla classe successiva per gli alunni che in sede di scrutinio finale conseguono un voto, nelle singole discipline e nel comportamento, non inferiore a sei decimi. Nello scrutinio finale, il Consiglio di Classe può sospendere il giudizio degli alunni che non hanno conseguito la sufficienza in una o più discipline.Con delibera del collegio dei docenti del 22-11-2023: Non viene applicata la sospensione del giudizio oltre le due insufficienze. Per l’art. 4, comma 6, dopo gli interventi didattici programmati per il recupero delle carenze rilevate, il Consiglio di Classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, previo accertamento delle carenze formative, procede alla verifica dei risultati conseguiti e alla formulazione del giudizio finale che, in caso di esito positivo, comporta l’ammissione alla frequenza della classe successiva e all’attribuzione del credito scolastico.CRITERI PER L’AMMISSIONE ALL’ESAME di STATO Il decreto legislativo n. 62/2017, come modificato dalla legge n. 108/2018 (di conversione del decreto Milleproroghe), ha introdotto diverse novità riguardanti l’esame di Stato di II grado, a partire dall’a.s. 2018/19.Requisiti ammissione esame di Stato del secondo ciclo d’istruzione stabiliti dall’ art. 13, comma 2, lettere a) e d) del d.lgs. n.62/2017: il conseguimento di una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo discipline e di un voto di comportamento non inferiore a sei decimi, fatta salva la possibilità per il consiglio di classe di deliberare, con adeguata motivazione, l’ammissione all’esame per gli studenti cheriportino una votazione inferiore a sei decimi in una sola disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto . IL DIRIGENTE SCOLASTICO (Prof.ssa Vincenza La Rosa) (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)’

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